Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024.
In ottemperanza alla Nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità prot. 1921 del 24 ottobre 2024, concernente l’oggetto;
VISTA la Nota del MIM prot. 7431 del 30 ottobre 2024;
Si comunica che l’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024, in vigore dal 30 giugno 2024, ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine di garantire il rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità: Art. 4 c. 1 D.lgs. 62/2024.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».
A Tutto il personale scolastico si richiede di conformarsi su tale previsione legislativa, sia nella comunicazione (circolari, comunicati stampa, siti internet, etc.), sia nell’attività amministrativa (decretazione, provvedimenti, modulistica, etc.).
Si confida nella piena collaborazione di tutta la comunicante educante.
Nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità prot. 1921 del 24 ottobre 2024
Nota del MIM prot. 7431 del 30 ottobre 2024
Personale scolastico
Dirigente Scolastico